Con l’avvicinarsi del 25 maggio 2018, data di definitiva esecutività del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR), si infittiscono sempre di più i dubbi sulle novità introdotte a livello europeo.
In particolare, desta una certa preoccupazione la disciplina sul “diritto all’oblio”, di fatto introdotto dalla sentenza su Google Spain della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (2014), ma assai ampliato dal Regolamento. Con inevitabili ricadute sull’editoria.
QUI alcune riflessioni dell’avv. Daniele Minotti.
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Al via il Master Giornalismi & Comunicazione Corporate “Dal Brand Journalism alle Digital PR, quando il Giornalismo Sposa l’Impresa”
L’avv. Daniele Minotti farà parte del collegio docenti, tra nomi di primissimo spicco, al Master Giornalismi & Comunicazione Corporate “Dal Brand Journalism alle Digital PR, quando il Giornalismo Sposa l’Impresa”, di prossimo avvio, a Roma.
Il Master è organizzato da DataMediaHub, in collaborazione con Associazione Stampa Romana e AGI come media partner.
QUI il programma.
Blogger e responsabilità per commenti di terzi
Sulle pagine di un noto blog, venivano pubblicati commenti offensivi delle reputazione di una terza persona. Quest’ultima sporgeva querela, pertanto si avviavano indagini per diffamazione a mezzo stampa.
Identificato il blogger, questi era indagato come responsabile degli scritti dei commentatori.
La difesa del blogger, sostenuta anche dall’avv. Daniele Minotti, procedeva ad indagini difensive, anche con l’ausilio di un consulente informatico, al fine di escludere la responsabilità del blogger ed individuare gli autori dei commenti ritenuti offensivi.
Il giudice, agli esiti del giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, escludeva l’aggravante della stampa e assolveva il blogger con la formula “perché non ha commesso il fatto”.
Sulla responsabilità del gestore di un forum telematico
Un professore di un istituto superiore viene informato che, su un forum telematico, qualcuno ha pubblicato un fotomontaggio che lo riguarda.
Ritenendo la cosa offensiva, decide, così, di sporgere querela contro ignoti per il reato di diffamazione.
Gli investigatori si rivolgono al gestore del forum imponendogli di fornire ogni informazione in suo possesso per l’individuazione dei responsabili dell’inserimento.
Si giunge, pertanto, a due giovani studenti, da poco maggiorenni, che, al termine delle indagini, ricevono un decreto penale di condanna relativamente al ritenuto reato di diffamazione. I due non fanno opposizione, dunque il procedimento penale si chiude con una condanna ad una pena pecuniaria.
Il professore, vistosi così processualmente impossibilitato a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno, decide di imbastire una causa civile citando non soltanto i due studenti, ma, contrariamente all’opinione della Procura, anche il gestore del forum. Questi si rivolge, per la difesa, all’avvocato Daniele Minotti.
I motivi posti alla base della invocata condanna del gestore sono indicati nella pretesa equiparabilità del “service provider” alla figura dell’editore di cui alla legge sulla stampa. Con le conseguenze, appunto, in tema di responsabilità.
Il giudice, pur condannando i due giovani, per decidere le sorti del gestore segue la testi difensiva.
Come per qualunque altro “service provider”, al convenuto devono applicarsi le regole di cui al d.lgs. 70/2003 che escludono doveri di controllo e sorveglianza. Donde il rigetto della domanda di risarcimento.